Venerdì 8 aprile alle 17, nell'Auditorium dell'ex Chiesa della Purità (Dipartimento di Giurisprudenza) e online su Microsoft Teams, si svolge il seminario "Sulle conclusioni dell’avvocato Generale Rantos nelle cause riunite C-14/21 e C-15/21 Sea Watch contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle", organizzato dalla Clinica Legale “Coesione e Diritto”.
L'evento è promosso nell'ambito del progetto ExTemPoRe - Exceptionally Bad Times. Memory Policy and Regulation of Transnational Crisis. Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo 2020/2022.
Introducono Claudia Cinnirella e Giuseppe Corsaro ("Coesione e Diritto", borsisti di ricerca ExTemPoRe), ne discutono i docenti Massimo Starita (Università di Palermo) e Adriana Di Stefano (Università di Catania).
Nell’estate 2020, le navi Sea Watch 3 e Sea Watch 4 sono sbarcate nei porti di Palermo e Porto Empedocle in seguito ad operazioni di ricerca e salvataggio in mare. Le due navi, battenti bandiera tedesca, sono state oggetto di ispezioni dettagliate a bordo da parte delle rispettive capitanerie di porto e, in seguito alla rilevazione di diverse carenze tecniche e operative, sono state sottoposte a fermo.
La Sea Watch, organizzazione umanitaria proprietaria delle due navi, ha presentato ricorso dinnanzi al TAR Sicilia affermando, in sostanza, che i fermi amministrativi sarebbero stati adottati in violazione dei poteri attribuiti allo Stato di approdo, quali risultano dalla direttiva 2009/16. Il TAR la Sicilia, a sua volta, ha interrogato la Corte di Giustizia per sapere se la direttiva 2009/16 si applichi alle navi in questione, nonché per chiarire le condizioni e la portata dei poteri di controllo dello Stato di approdo, così come le condizioni per il fermo di una nave.
Nelle conclusioni presentate il 22 febbraio, l’avvocato generale Rantos ha ritenuto che la direttiva 2009/16 si applichi a navi del tipo di quelle di cui trattasi che, pur essendo state registrate come «navi da carico polivalenti», svolgono attività di ricerca e salvataggio in mare. Secondo l’AG, una nave preposta al trasporto sistematico di un numero di persone superiore al numero massimo trasportabile in base ai suoi certificati può rappresentare, in determinate circostanze, un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, circostanza che costituisce un «fattore imprevisto» tale da giustificare un’«ispezione supplementare», ai sensi della direttiva 2009/16.
Inoltre, l’AG ha ritenuto che lo Stato d’approdo possa procedere ad un’ispezione più dettagliata quando, a seguito di un’ispezione iniziale, sussistono «fondati motivi» per ritenere che le condizioni della nave non soddisfino i requisiti prescritti dalle convenzioni internazionali, come, nel caso di specie, il rilevamento di imprecisioni durante l’esame dei certificati e di altra documentazione di bordo.
(08 aprile 2022)